Art. 3.
(Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto).

      1. Al fine di sostenere la diffusione della musica leggera e popolare italiana, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sui fonogrammi è ridotta al 10 per

 

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cento. I soggetti che usufruiscono di tale riduzione sono obbligati a realizzare una corrispondente riduzione del prezzo praticato al consumatore.
      2. Sono attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 nonché il compito di sanzionare comportamenti eventualmente contrari alle medesime disposizioni.